STATUTO
ALLEGATO "B" AL N.
34071/21345 DI REP.
STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE
“ASSOCIAZIONE PER LA
RICERCA SUI TUMORI CEREBRALI DEL BAMBINO ODV”
STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE
E' costituita con sede in Voghera (PV) l'associazione denominata "Associazione per la ricerca sui tumori cerebrali del bambino ODV". Dell'acronimo "ODV" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo dell'acronimo "ODV" è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città,
nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione, senza che ciò comporti modifica al presente
statuto.
La durata dell'organizzazione è illimitata.
L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio
2017 n.117.
Le norme che regolano l'associazione sono il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e i principi generali
dell'ordinamento giuridico
riguardanti gli enti del
terzo settore.
Art. 2 FINALITÀ
L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
Il patrimonio
dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate e' utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’organizzazione di
volontariato per lo svolgimento delle proprie attività, che sono rivolte
prevalentemente in favore di terzi, dovrà avvalersi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.
Art. 3 OGGETTO SOCIALE
L'Associazione persegue
le proprie finalità
in particolare:
*
Contribuisce al finanziamento di
progetti orientati alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali che colpiscono
i bambini e gli adolescenti allo sviluppo di terapie e cure di codeste
patologie;
* Contribuisce al
finanziamento di progetti orientati alla ricerca scientifica di altre patologie gravi che colpiscono i bambini e
gli adolescenti;
* Concorre alla
costituzione ed al mantenimento di opere e servizi di supporto per i bambini e
gli adolescenti che sono affetti da gravi patologie e per coloro che prestano
loro assistenza;
* Contribuisce a progetti che tutelino e promuovano i diritti dei bambini
e degli adolescenti che, affetti
da gravi patologie, siano
ricoverati nelle strutture ospedaliere.
* Contribuisce ad aiutare le famiglie dei bambini e degli
adolescenti affetti dalle gravi patologie, in particolare durante i periodi di
ricovero.
Per il raggiungimento delle predette finalità,
eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività
di interesse generale:
lettera
h) raccolta fondi da destinare
alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
a norma del presente articolo, avendo come destinatario finale istituzioni non solo
l'Ospedale Gaslini di Genova.
Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati.
L'Associazione può
altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività
di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e
continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e
dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Per il perseguimento
dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui
condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse
finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell'oggetto sociale.
Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE
L'Associazione può esercitare attività
diverse solo se a carattere
secondario e se strumentali all'attività di interesse generale secondo i criteri e limiti previsti dalla
normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
Il Consiglio
Direttivo è incaricato dell'individuazione delle attività
diverse di carattere secondario e
strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale.
ART. 5 VOLONTARI
L'associazione si
avvale di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che
svolgono attività di volontariato in modo non occasionale vanno iscritti in un
apposito registro tenuto dall'associazione. I volontari
che svolgono la loro attività
in modo occasionale non devono essere
iscritti. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi
gli organi sociali
nello svolgimento delle loro
funzioni.
Il volontario è una
persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e
del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità per promuovere risposte
ai bisogni delle persone e
delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
L'attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Tutti i volontari vengono assicurati contro
gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
L'Associazione può
avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà
nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs.
3 luglio 2017 n.117.
Potranno essere
ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle organizzazioni di volontariato.
ART. 6 AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Chi intende aderire
all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante
la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e
l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il
Consiglio Direttivo deve deliberare in merito alle domande. La deliberazione è
annotata nel libro degli associati. In caso di diniego espresso, il Consiglio
Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che delibera sull'argomento in occasione della
successiva convocazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento
in merito alla domanda entro il termine indicato, si intende che essa è stata
accolta.
L'Associazione esclude
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento
della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è trasferibile a nessun titolo
e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo. Tutti i soci, in regola con il
pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri.
Ogni socio ha diritto
di voto, con le modalità e sui temi di sua competenza, come indicato
nell’articolo relativo all’assemblea dei soci. Ogni socio ha diritto a proporsi
quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha
diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità indicate nel relativo
articolo.
Ogni socio ha il
dovere di accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti;
condividere le finalità dell’Associazione e collaborare per il raggiungimento
delle stesse; dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea; versare la quota associativa annuale secondo le indicazioni
dell’Associazione; adempiere agli impegni economici presi rispetto
all’Associazione.
Art. 8
PERDITA CONDIZIONE SOCIO
La qualità
di associato si perde per decesso, recesso
o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio
Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari
al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da
tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata
inviata al Presidente dell'Associazione.
I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della
quota associativa o di contributi versati, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 9 LIBRI SOCIALI
E DIRITTI SOCI
L'associazione deve tenere:
a)
il libro degli associati o aderenti (libro soci) - tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
b)
il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico - tenuto a
cura dell'organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione - tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
d)
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo - tenuto
a
cura dell'organo di controllo;
e)
il
libro delle adunanze
e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
f)
il
registro dei volontari.
Gli associati hanno
diritto di esaminare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i libri
sociali e il bilancio annuale, presentando domanda scritta al Consiglio
Direttivo.
I terzi non soci non
hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri
documenti associativi.
ART. 10 ORGANI SOCIALI
DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi
dell'Associazione:
-
l'Assemblea dei soci;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
l'Organo di Controllo.
Tutte le cariche sociali
sono elettive e gratuite.
ART. 11 ASSEMBLEA DEI
SOCI
L'Assemblea è organo sovrano
ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario
consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
preventivo.
Hanno diritto di
partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché
in regola con il pagamento della quota.
Per i soci minori di
età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del
diciottesimo anno di età. dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui
medesimi.
L'Assemblea viene
convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo
quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo
si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno
e l'ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno
della prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono
convocate mediante invio di mail, fax, oppure lettera non raccomandata, a tutti
i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo
dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali
della Sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede
della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto
del dibattimento. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso
dalla sede sociale, purché in
luogo idoneo a garantire il maggior numero di partecipanti.
Ciascun associato può
farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun
associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. La delega deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dall'associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
La delega non può essere
conferita né ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.
È possibile
intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere
il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile
verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria
e straordinaria.
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli
associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente
costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni
dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni
che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le
votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali
si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono
immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito
da apposito verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale
viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro,
conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha
diritto di consultare i verbali delle sedute.
Sono compiti
inderogabili dell'assemblea dei soci:
a)
nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
b)
nominare e revocare, quando
previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
c)
approvare il bilancio (preventivo e consuntivo, comprensivo di tutti gli allegati)
predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
e promuovere azione
di responsabilità nei loro confronti;
e) deliberare sull'esclusione degli associati;
f)
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g)
discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
h)
approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio
Direttivo;
i)
esaminare le questioni sollevate
dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
j)
discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del
Giorno.
Le decisioni
dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
L'Assemblea straordinaria:
a)
delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto;
b)
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c)
delibera sugli altri oggetti
attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o allo statuto
alla sua competenza.
Le proposte
di modifica allo Statuto possono
essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da
almeno un decimo degli aderenti.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere approvate
con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.
Per la validità delle
deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione
del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
L'amministrazione spetta
all'organo di amministrazione nominato dell'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati
nell'atto costitutivo.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone
fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di
volontariato associate.
Ai membri
del Consiglio Direttivo
non può essere attribuito alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Non può essere nominato
amministratore, e se nominato decade
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi
è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Gli amministratori,
entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per
ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
II Consiglio
Direttivo è composto
da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti
possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per
tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo
si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti e, in ogni caso, almeno
3 (tre) volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente
l'ordine del giorno, inviati 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per
l'adunanza. Possono essere invitati
a partecipare alla riunione esperti
esterni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età tra i Consiglieri presenti.
Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono valide quando
è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo
delle presenze e dei voti si tiene
conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Di ogni riunione deve essere redatto
il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce presso
la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e
può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza
(videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
* il
Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati
della votazione;
* sia
consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno.
Il Consiglio
Direttivo ha tutti i poteri
d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare
a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi
generali fissati dall'Assemblea:
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del
programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla
competenza dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell'Associazione Nello specifico
è compito del Consiglio Direttivo:
-
amministrare l'Associazione, fissare
le direttive per l'attuazione dei compiti
statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, curare
e controllare la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse
economiche dell'Associazione;
- decidere norme e
modalità di erogazione dei finanziamenti e valutare eventuali collaborazioni
con terzi e il conferimento di incarichi per il perseguimento degli scopi
sociali;
- redigere la bozza di
rendiconto economico e patrimoniale, il bilancio preventivo ed il programma di attività;
-
proporre, all'interno della bozza
del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e fissarne i
termini di versamento;
- predisporre le bozze
del bilancio , documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali
attività diverse svolte;
- individuare le
eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di
interesse generale;
-
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari
e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte
a favore dell'Associazione;
-
deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci;
-
proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
-
svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro
organo sociale.
I membri del Consiglio
Direttivo cessano le rispettive cariche per le seguenti cause:
per fine del mandato,
mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà
alla nomina dei successori; per rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea
per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione;
per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
In caso venga a
mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione attingendo alla lista di elezione e nominando il
primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive
per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri
componenti.
Art. 13 Il Presidente
La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Tale limitazione sarà annotata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il Presidente è il
legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e
in giudizio. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; può essere
eletto dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai Soci oppure è eletto dal
Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella sua prima riunione.
E' eletto il candidato
che ottiene più voti. A parità di voti è eletto
il più anziano di età. Per il
primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto
costitutivo. Il Presidente dispone dei fondi sociali con firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, per gli importi eccedenti tale limite è necessaria la firma
congiunta del Tesoriere. Ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle
liti riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o
amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al presidente sono demandati i
poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei
Soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri
consiglieri, al Direttore o al Tesoriere mediante procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice
Presidente.
Il Presidente cessa la carica
per le seguenti cause: per fine del mandato, mantenendo la funzione fino alla
riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina del successore; per
rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea
per gravi inadempienze o per atti contrari
allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.
Art. 14 Il Vicepresidente
In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice
Presidente, che convoca
il Consiglio Direttivo
per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici
uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per
impedimento del Presidente.
Art. 15 Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ne cura le entrate
e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali
mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del
Revisore dei Conti, ove nominato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e
preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati
al Tesoriere è conferito potere
di operare con banche e uffici postali,
ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti
correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per
l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni
affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente
del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio
Direttivo.
Art. 16 Il Segretario
Il Segretario è il
responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di
Assemblea che trascrive sugli appositi
libri affidati alla sua custodia
unitamente al libro soci. Provvede
alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni demandate ad
essi dalle leggi e dallo Statuto.
Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE
DEI CONTI
L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora,
obbligatorio per legge
o per scelta volontaria.
L'Assemblea nomina
un Revisore Legale
dei Conti o una società
di revisione iscritti
nell'apposito registro, qualora obbligatorio per legge
o per scelta volontaria.
La composizione e le funzioni
dell'Organo di Controllo
e del Revisore Legale sono quelle determinate
dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
Entrambi gli organi,
se nominati, predisporranno, con proprio
regolamento interno, modalità
di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione.
I membri
dell'organo di controllo, scelti sia tra soci che non, effettueranno la propria attività
gratuitamente salvo il rimborso
delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità dell'associazione.
Il Revisore
Legale dovrà essere
scelto tra i non soci e potrà avere diritto
ad un compenso e al rimborso delle spese, come deliberato dall'assemblea.
Art. 18 RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento
e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite
patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi
e entrate relative
alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
Per le attività di interesse generale
prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso
delle spese effettivamente
sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività
secondaria e strumentale.
Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE
E BILANCIO
L'esercizio economico dell'associazione coincide con l'anno solare
e chiude il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure per la predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 D.Lgs. 117/2017.
Il
bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa} è successivamente approvato
dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) deve restare
depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La
richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
L'organo amministrativo documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei
documenti del bilancio di esercizio.
Nei casi previsti dalla legge l'organo
di amministrazione è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva
approvazione.
Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto
dal Consiglio Direttivo.
La relativa
delibera è approvata
dall'Assemblea Straordinaria convocata
con specifico ordine del giorno
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la
liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo
parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
Gli enti del Terzo Settore destinatari sono proposti dal Consiglio Direttivo
e approvati dall'assemblea dei soci.
Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente
Statuto deve essere
osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6
giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed
in quanto compatibili, le norme del codice civile.
F.to Mario Gianelli
F.TO CARLO CAVAGNA