STATUTO

ALLEGATO "B" AL N. 34071/21345 DI REP.

STATUTO ENTE DEL TERZO SETTORE

“ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SUI TUMORI CEREBRALI DEL BAMBINO ODV”

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Voghera (PV) l'associazione denominata "Associazione per la ricerca sui tumori cerebrali del bambino ODV". Dell'acronimo "ODV" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo dell'acronimo "ODV" è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Le norme che regolano l'associazione sono il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del terzo settore.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato obbligatoriamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle proprie attività, che sono rivolte prevalentemente in favore di terzi, dovrà avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

* Contribuisce al finanziamento di progetti orientati alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali che colpiscono i bambini e gli adolescenti allo sviluppo di terapie e cure di codeste patologie;

* Contribuisce al finanziamento di progetti orientati alla ricerca scientifica di altre  patologie gravi che colpiscono i bambini e gli adolescenti;

* Concorre alla costituzione ed al mantenimento di opere e servizi di supporto per i bambini e gli adolescenti che sono affetti da gravi patologie e per coloro che prestano loro assistenza;

* Contribuisce a progetti che tutelino e promuovano i diritti dei bambini e degli adolescenti che, affetti da gravi patologie, siano ricoverati nelle strutture ospedaliere.

* Contribuisce ad aiutare le famiglie dei bambini e degli adolescenti affetti dalle gravi patologie, in particolare durante i periodi di ricovero.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera h) raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, avendo come destinatario finale istituzioni non solo l'Ospedale Gaslini di Genova.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse solo se a carattere secondario e se strumentali all'attività di interesse generale secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'individuazione delle attività diverse di carattere secondario e strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale.

ART. 5 VOLONTARI

L'associazione si avvale di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale vanno iscritti in un apposito registro tenuto dall'associazione. I volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale non devono essere iscritti. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Tutti i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Potranno essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 6 AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito alle domande. La deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che delibera sull'argomento in occasione della successiva convocazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento in merito alla domanda entro il termine indicato, si intende che essa è stata accolta.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto di voto, con le modalità e sui temi di sua competenza, come indicato nell’articolo relativo all’assemblea dei soci. Ogni socio ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità indicate nel relativo articolo.

Ogni socio ha il dovere di accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti; condividere le finalità dell’Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse; dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea; versare la quota associativa annuale secondo le indicazioni dell’Associazione; adempiere agli impegni economici presi rispetto all’Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 PERDITA CONDIZIONE SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi versati, hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 LIBRI SOCIALI E DIRITTI SOCI

L'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti (libro soci) - tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico - tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione - tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo - tenuto a cura dell'organo di controllo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;

f) il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i libri sociali e il bilancio annuale, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

ART. 10 ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età. dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail, fax, oppure lettera non raccomandata, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in luogo idoneo a garantire il maggior numero di partecipanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea dei soci:

a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio (preventivo e consuntivo, comprensivo di tutti gli allegati) predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare sull'esclusione degli associati;

f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;

i) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

j) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione spetta all'organo di amministrazione nominato dell'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti e, in ogni caso, almeno 3 (tre) volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

* il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione Nello specifico è compito del Consiglio Direttivo:

- amministrare l'Associazione, fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, curare e controllare la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche dell'Associazione;

- decidere norme e modalità di erogazione dei finanziamenti e valutare eventuali collaborazioni con terzi e il conferimento di incarichi per il perseguimento degli scopi sociali;

- redigere la bozza di rendiconto economico e patrimoniale, il bilancio preventivo ed il programma di attività;

- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e fissarne i termini di versamento;

- predisporre le bozze del bilancio , documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci;

- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

I membri del Consiglio Direttivo cessano le rispettive cariche per le seguenti cause:

per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina dei successori; per rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione; per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 Il Presidente

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Tale limitazione sarà annotata nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; può essere eletto dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai Soci oppure è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella sua prima riunione.

E' eletto il candidato che ottiene più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo. Il Presidente dispone dei fondi sociali con firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, per gli importi eccedenti tale limite è necessaria la firma congiunta del Tesoriere. Ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al presidente sono demandati i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, al Direttore o al Tesoriere mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cessa la carica per le seguenti cause: per fine del mandato, mantenendo la funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina del successore; per rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.

Art. 14 Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 15 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ne cura le entrate e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Revisore dei Conti, ove nominato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Provvede alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni demandate ad essi dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale sono quelle determinate dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Entrambi gli organi, se nominati, predisporranno, con proprio regolamento interno, modalità di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione.

I membri dell'organo di controllo, scelti sia tra soci che non, effettueranno la propria attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità dell'associazione.

Il Revisore Legale dovrà essere scelto tra i non soci e potrà avere diritto ad un compenso e al rimborso delle spese, come deliberato dall'assemblea.

Art. 18 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio economico dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure per la predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa} è successivamente approvato dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) deve restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge l'organo di amministrazione è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo.

La relativa delibera è approvata dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli enti del Terzo Settore destinatari sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Mario Gianelli

F.TO CARLO CAVAGNA